Art.1 Campo di applicazione
Il presente regolamento degli studi si applica al Dipartimento Pre-College del Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI).
Art. 2 Responsabilità
La Direzione Pre-College è responsabile dell’applicazione del regolamento degli studi.
Art. 3 Titoli di studio
Non viene rilasciato nessun titolo di studio. Possono essere richiesti e rilasciati degli attestati.
Art. 4 Durata degli studi
La durata degli studi è limitata di regola ad un massimo di quattro anni.
Art. 5 Piano degli studi
Il curriculum è disciplinato da un piano degli studi.
Art. 6 Iscrizioni
Art. 7 Iscrizione all’inizio dell’anno
All’inizio di ogni anno scolastico gli studenti si iscrivono per i singoli corsi, in base ai programmi di studio. L’iscrizione va concordata con la Direzione Pre-College e consegnata alla Segreteria didattica entro e comunque non oltre il primo giorno dell’anno scolastico.
Art. 8 Tasse
Le tariffe sono regolate nell’apposito tariffario CSI.
Art. 9 Tasse scolastiche
Gli studenti sono tenuti al pagamento puntuale delle tasse ordinarie (iscrizione, frequenza, amministrativa) e di eventuali altre tasse, come dall’apposito tariffario, entro le scadenze richieste.
L'ammissione ad un semestre successivo può essere rifiutata tacitamente qualora esistessero delle fatture in sospeso.
Art. 10 Anno scolastico
L’anno scolastico dura da settembre a luglio ed è suddiviso in due semestri di 17 settimane ciascuno.
Art. 11 Calendario e piano delle lezioni
Fa riferimento il calendario del Dipartimento Pre-College. Per quel che riguarda giorni festivi e vacanze, si segue di regola - a parte i periodi degli esami - il calendario della Scuola pubblica.
Gli studenti sono tenuti a mantenersi costantemente aggiornati tramite le comunicazioni affisse all’albo e pubblicate sul sito www.conservatorio.ch.
Art. 12 Frequenza
Art. 13 Tessere
Gli studenti regolarmente iscritti hanno la possibilità di richiedere presso la segreteria una tessera di studente.
Art. 14 Diritti
Art. 15 Saggi, concerti ed esami
Art. 16 Esami
Gli studenti sono tenuti a presentarsi agli esami.
Art. 17 Rinuncia agli studi
Art. 18 Esclusione
La Direzione Pre-College può escludere dagli studi uno studente per uno dei seguenti motivi:
a. frequenza irregolare o insufficiente;
b. mancato superamento dell’esame di recupero;
c. mancato superamento dell’esame intermedio straordinario;
d. superamento della durata massima degli studi;
e. mancato pagamento delle quote scolastiche;
f. motivi disciplinari;
g. per qualsiasi altra circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che gli studi possano continuare.
È possibile inoltrare ricorso alla Direzione generale della Fondazione CSI (con copia alla Direzione Pre-College) entro 10 giorni dalla comunicazione dei risultati. Il ricorso va motivato per iscritto.
Contro le decisioni della Direzione generale della Fondazione CSI è possibile inoltrare ricorso al Comitato di Fondazione del CSI (con copia alla Direzione generale della Fondazione CSI) entro 10 giorni dalla comunicazione dei risultati. Il ricorso va motivato per iscritto.
Vale, per analogia, la procedura amministrativa del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.
Il CSI restituirà la relativa tassa nel caso il ricorso sia accolto.
Per i punti b), c) e d) valgono le modalità riportate in seguito.
Art. 19
Il presente paragrafo regola le modalità degli esami presso il Conservatorio della Svizzera italiana, Dipartimento Pre-College.
Art. 20 Tipologia degli esami
Presso il Dipartimento Pre-College si svolgono i seguenti esami:
a) esami d’ammissione
b) esami di passaggio
c) esami di recupero
d) esami intermedi straordinari
Art. 21 Esami d’ammissione
La domanda d’iscrizione completa è premessa per sostenere gli esami d’ammissione. L’esame stesso consiste in una prova pratica di 15-20 minuti - con un programma a libera scelta contenente di regola 3-4 brani di stili diversi - ed in una valutazione delle conoscenze di teoria musicale. La Direzione Pre-College si riserva di modificare le modalità degli esami qualora lo reputasse opportuno.
Il superamento dell’esame è condizione necessaria per l’ammissione agli studi.
Nel caso di più candidati di pari livello la precedenza va al candidato svizzero.
Può essere applicato il numero chiuso.
Art. 22 Esami di passaggio
In tutte le materie obbligatorie si tengono di regola degli esami di passaggio, il cui superamento è indispensabile per l’ammissione al successivo anno di corso. Lo studente che non supera l’esame di passaggio è obbligato a presentarsi all’esame di recupero qualora non voglia rinunciare agli studi.
Art. 23 Esami di recupero
Materia principale: lo studente che non supera l’esame di recupero non potrà proseguire gli studi.
Materia teorica o complementare obbligatoria: lo studente che non supera l’esame di recupero dovrà ripetere il corso stesso assumendosene il relativo costo (CHF 500.--/semestre). La ripetizione del corso è possibile una sola volta.
Art. 24 Esami intermedi straordinari
La Direzione Pre-College può richiedere un esame intermedio straordinario, quando reputa che uno studente non faccia i progressi necessari per concludere gli studi entro i termini previsti dai regolamenti.
Lo studente che non supera l’esame intermedio straordinario non potrà proseguire gli studi.
Art. 25 Sessioni di esame
Vengono stabilite dalla Direzione Pre-College.
Art. 26 Repertori
I repertori per gli esami devono comprendere brani tratti dal principale repertorio per il proprio strumento. Di regola si tratta di 3-4 composizioni di epoche e stili diversi. Possono essere richieste anche scale e lettura a prima vista.
Art. 27 Esecuzioni a memoria
L’esecuzione a memoria di almeno un brano è obbligatoria.
Per singoli strumenti può valere l’applicazione di criteri specifici.
Art. 28 Svolgimento degli esami
Art. 29 Commissioni esaminatrici
Per gli esami ordinari le commissioni sono formate di regola da:
a. uno o più esaminatori (docente/i del Conservatorio)
b. la Direzione Pre-College oppure da un suo sostituto (con funzioni di gestione dell'esame)
c. un esperto (interno o esterno)
La Direzione Pre-College può prevedere la presenza di ulteriori esperti. I membri della commissione attribuiscono ciascuno un voto ad ogni prova. La votazione finale risulterà dalla media dei singoli voti assegnati.
Partecipa alla votazione chi ha assistito a tutti gli esami di una determinata sessione.
I candidati ritenuti idonei in occasione degli esami d’ammissione vengono elencati in una graduatoria. La Direzione Pre-College decide sul numero degli studenti che saranno ammessi.
Per gli esami straordinari e di recupero le commissioni sono formate di regola da:
a. un esaminatore (docente del Conservatorio)
b. la Direzione Pre-College oppure un suo sostituto (con funzioni di gestione dell'esame)
c. un esperto (interno o esterno)
La Direzione Pre-College può prevedere la presenza di ulteriori esperti. I membri della commissione attribuiscono ciascuno un voto ad ogni prova. La votazione finale risulterà dalla media dei singoli voti assegnati.
Art. 30 Ricorso
La valutazione della commissione esaminatrice è definitiva ed inappellabile. Solo per vizi di forma è possibile inoltrare ricorso alla Direzione generale della Fondazione CSI (con copia alla Direzione Pre-College) entro 10 giorni dalla comunicazione dei risultati.
Valgono le norme di cui all’art. 18.
Il CSI restituirà la relativa tassa nel caso il ricorso sia accolto.
Art. 31 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’avallo del Comitato del CSI e sostituisce le normative precedenti.
Art. 32 Modifica
La Direzione generale della Fondazione CSI, con l’avallo del Comitato del CSI, si riserva la facoltà di modificare il piano degli studi.
Lugano, 4 settembre 2018
CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA
Presidente: Ina Piattini Pelloni
Direttore generale: Christoph Brenner